EMILIA ROMAGNA

Legislazione strutture ricettive Emilia Romagna

Legge Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16

Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.

Sono strutture ricettive alberghiere:  
a) gli alberghi;   
b) le residenze turistico-alberghiere.

Sono strutture ricettive all'aria aperta
 a) i campeggi;  
 b) i villaggi turistici.

Sono strutture ricettive extralberghiere
 a) le case per ferie;   
b) gli ostelli;   
c) i rifugi alpini;   
d) i rifugi escursionistici;  
 e) gli affittacamere;   
f) le case e appartamenti per vacanza.
Altre tipologie ricettive:  
a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;  
 b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;   
c) aree attrezzate di sosta temporanea;  
 d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
 e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale;

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